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REGOLAMENTAZIONE
E PRIVACY
Disciplina
generale del trattamento dei dati personali relativi alla
salute e alla vita sessuale: legge n. 675/96 e autorizzazione generale
n. 2/02 dell'Autorità Garante.
La legge n. 675 del 31/12/96, recante il titolo
"Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali",
rappresenta il primo intervento normativo organico in materia di
privacy, tanto da potere essere definita la legge madre sulla privacy.
Il provvedimento legislativo in questione mira a ridurre al minimo i
rischi di danno o di pericolo che i trattamenti dei dati personali
potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché
per la dignità delle persone.
Onde rafforzare tale tutela la legge 675/96 ha altresì provveduto
all'istituzione di un apposito organo, il "Garante per la protezione
dei dati personali",, al quale ha affidato vari compiti, tutti
finalizzati al rispetto delle norme poste a salvaguardia della vita
personale e sociale dei cittadini.
Premesso che per "trattamento" debba intendersi "qualunque
operazione", anche informatizzata o automatizzata, avente ad oggetto
".
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione." di dati, mentre per "dato personale" si
debba far
riferimento a qualsiasi informazione, relativa a persona fisica o
persona giuridica, che valga ad identificarla (art. 1 lett. b-c l.
675/96), vige il principio generale secondo il quale il trattamento di
dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto
interessato (art. 11 l. 675/96). In realtà, la legge 675/96, da
un
lato, prevede espressamente dei casi per i quali questa regola
generale subisce un'eccezione, e quindi non è necessario il preventivo
consenso, quando, per esempio, il trattamento sia "finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta"
ovvero sia "necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui
l'interessato non può prestar il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità d'agire o per incapacità di intendere
o di
volere" (art. 12 l. 675/96); dall'altro lato, individua dei
dati "sensibili", tra cui si annoverano quelli idonei a rilevare
lo
stato di salute e la vita sessuale della persona, che assoggetta ad un
regime particolare (art. 22 l. 675/96). La norma prevede, infatti, che
le informazioni personali più riservate possano essere utilizzate
soltanto dietro consenso scritto dell'interessato (salvo i casi
eccezionali sopra descritti) e autorizzazione preventiva dell'Autorità
Garante. Negli ultimi anni, per ovviare all'inconveniente di
rilasciare singole autorizzazioni alle numerose categorie coinvolte,
il Garante della privacy ha fatto ricorso allo strumento dei
provvedimenti generali, le cosiddette autorizzazioni generali,
risultate idonee per prescrivere misure uniformi a garanzia degli
interessati. L'ultima in ordine di tempo, concernente l'utilizzo dei
dati relativi alla salute e alla vita sessuale, è l'Autorizzazione
n.
2/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09/04/02,
supplemento ordinario n. 70. L'autorizzazione è rilasciata, tra
gli
altri, agli psicologi e, più in generale, agli esercenti le
professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi, al fine di
consentire loro l'adempimento di specifici obblighi o l'esecuzione ".
di specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o
da regolamenti, in particolare in materia di igiene e sanità pubblica,
. di diagnosi e cura, . di tutela della salute mentale.". Essa si
estende altresì a coloro che collaborano con i soggetti sopra esposti
ovvero che esplicano compiti di organizzazione o di gestione
amministrativa (art.1.1 autorizz. 2/02). Si precisa, inoltre, che il
trattamento autorizzato può avere ad oggetto i dati strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità delle categorie
di soggetti interessati, potendo riguardare, parimenti, stati di
salute pregressi (art. 2 autorizz. 2/02). Resta comunque fermo
l'obbligo di acquisire il consenso scritto dell'interessato, secondo
le regole generali fissate dalla legge n. 675/1996 (art. 3 autorizz.
2/02). In sintesi, coloro ".che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione all'Autorità Garante della privacy,
qualora il trattamento da effettuarsi avvenga in conformità a suddette
prescrizioni" (art. 6 autorizz. 2/02).
Infine, va precisato che il concetto di "trattamento" va distinto
da
quello di "diffusione" e "comunicazione" dei dati
personali. La
diffusione e la comunicazione implicano la conoscenza dei dati
personali che soggetti terzi, diversi dall'interessato, ricevono, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; in particolare, mentre la diffusione è rivolta a
soggetti indeterminati, la comunicazione è indirizzata a soggetti
determinati. L'autorizzazione n. 2/02, richiamandosi ai principi
generali già contenuti all'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996,
ribadisce il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, salvo nel caso in cui tale diffusione si renda necessaria
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
anche i dati più strettamente attinenti alla vita sessuale sono
soggetti al divieto di diffusione, sempre che non siano stati resi
manifestatamene pubblici dal soggetto interessato ed egli non abbia
manifestato successivamente la sua opposizione alla diffusione, per
legittimi motivi. Sussiste, invece, la possibilità di diffondere
i
soli dati anonimi e di includerli, nello specifico, in pubblicazioni a
contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o
all'informazione sanitaria (art 7, ultimo comma, autorizz. 2/02).
Rispetto alla diffusione, la comunicazione dei dati relativi allo
stato di salute, di regola, è consentita, purché essa sia
espressione
degli obblighi, dei compiti e dei doveri istituzionali propri delle
categorie predette e si rivolga a soggetti titolari di interessi
apprezzabili e giuridicamente tutelati (familiari, organizzazioni di
volontariato.).
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 Febbraio
2002 fino al 30 Giugno 2003 (art. 8 autorizz. 2/02); in materia, essa
lascia impregiudicati i divieti o i limiti più restrittivi sanciti
da
norme di legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria; tra questi,
particolare importanza rivestono ".gli obblighi di legge che vietano
la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, oltre gli
obblighi deontologici previsti dal codice di deontologia medica
adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri", nonché l'art. 734-bis del codice penale,
il
quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o
dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale (art.
7 autorizz. 2/02).
D. ssa Bartoli Ilaria
PATROCINATORE LEGALE
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